• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

4 Cards in this Set

  • Front
  • Back

La definizione di contratto

l contratto èfonte di obbligazioni, ed anzi è la principale fonte volontaria di obbligazioni e dei corrispondenti diritti di credito.Si collega quindi con la proprietà e l'uso dei beni, poiché il contratto è il mezzo più usato per l'acquisto dellaproprietà, ma anche per creare diritti reali.Il contratto si collega dunque con la circolazione giuridica, è il modo di far circolare tutti i diritti, ed è il piùimportante atto giuridico negoziale o negozio giuridico




L'articolo 1321 definisce il contratto come “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fraloro un rapporto giuridico patrimoniale”.




Dalla definizione si comprende dunque che il contratto è:


• atto negoziale (Un atto giuridico è un atto negoziale quando la volontà dell'autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridiciche deriveranno dall'atto. Il contratto si distingue dunque da altri o fatti che hanno in comune la capacità diprodurre effetti giuridici, ma mancano di volontà)


• atto bilaterale (Il contratto secondo definizione è accordo, e dunque atto bilaterale o plurilaterale. Perché ci sia contratto ènecessario che all'atto partecipino due parti animate da una comune volontà di produrre gli effetti del contratto.Il valore dell'accordo, come elemento essenziale del contratto, si coglie alla luce del principio di autonomia checaratterizza il diritto privato: i soggetti subiscono modificazioni nelle proprie situazioni giuridiche solo se lovogliono)


• atto patrimoniale (Gli atti unilaterali, alla luce degli elementi introdotti, si collocano fuori dalla categoria dei contratti. Essi siformano e producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e senza richiedere l'accordo dinessun'altra parte. Possono essere di 3 tipologie:


- Sono unilaterali gli atti con effetti che incidono esclusivamente su situazioni giuridiche dell'autore, ad esempiol'abbandono del bene (derelizione) che fa perdere la proprietà senza che nessuno l'acquisti, o l'accettazionedell'eredità, che fa subentrare a una proprietà del defunto.
- atti unilaterali che incidono su situazioni giuridiche altrui, ma in modo non direttamente vincolante,così che questi possano rendere gli atti e gli effetti indifferenti (es. procura e testamento)


- atti unilaterali che derogando invece il principio della mancanza dell'accordo, incidonopesantemente sulle situazioni giuridiche altrui, è il caso del recesso unilaterale (es. contratto di lavoro)

Il contratto come atto patrimoniale

Sempre da definizione si evince che il contratto è un atto giuridico patrimoniale, che incide sulle situazionigiuridiche patrimoniali. Ci sono infatti anche atti giuridici non patrimoniali, caratterizzati dalla bilateralitàdell'accordo, che difettano del requisito della patrimonialità (es. matrimonio).Non è detto che i contratti siano sempre funzionali a attività economiche, ma lo strumento in sé è un meccanismoche incide sempre sulla situazione patrimoniale

Contratti bilaterali e plurilaterali

Classificare i contratti, strumento caratterizzato come già visto dall'atipicità, può essere molto laborioso, e puòessere fatto secondo molte categorie, generali o particolari, in base al modello di operazione giuridica o in basealle caratteristiche significative. Classificandoli innanzitutto sul numero delle parti che convengono i contratti sidividono in bilaterali (due parti) o plurilaterali (più di due parti).In particolare i contratti plurilaterali si dividono in:


• contratto plurilaterale con comunione di scopo: le prestazioni di ciascuna delle parti sono diretta alconseguimento di uno scopo comune (es. contratti associativi)


• contratto plurilaterale senza comunione di scopo: ogni parte persegue uno scopo proprio

Disciplina del contratto e i suoi ambiti di applicazione

La disciplina del contratto si divide in due grandi settori:


• la disciplina generale del contratto: si applica in linea di principio a qualunque contratto,indipendentemente dal tipo


• le discipline dei singoli tipi contrattuali: ciascuna delle quali si applica sono ai tipi di contratticorrispondenti